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Associazione volontaria CE.BA.CO.
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I radioamatori interessati a leggere per esteso la sentenza possono trovarla sulla Giurisprudenza Italiana (una delle riviste tecniche per gli operatori del diritto) del 1934, parte I sezione primo. colonna 1267. Per sostenere il principio la
Suprema Corte ha applicato gli articoli I
Queste norme stabiliscono che il proprietario
di un edificio o di un appartamento non possa opporsi alla richiesta di
installazione sulle sue proprietà, di antenne destinate alla ricezione dei
servizi di radio e televisione, la legge impone quindi al proprietario l'obbligo
di consentire Il passaggio di condutture. fili o qualsiasi altro impianto
nell’immobile che occorra per soddisfare le richieste di utenza radio -
televisiva degli inquilini. Naturalmente
si deve operare in modo da non creare limiti all'uso della proprietà o in modo
da non causare danni alla proprietà stessa o a terze persone.
La Suprema Corte ha deciso. pertanto, che se vengono rispettate queste
condizione e ogni altra regola contenuta negli articoli primo citati. il
'diritto d'antenna' è riconosciuto non solo a favore dei radio e teleutenti ma
anche a favore dei radioamatori che installino impianti per trasmettere. Del
resto il diritto alla “diffusione” così ribadito. E' un aspetto di quella
più ampia e generica libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo
di diffusione. che è enunciata dalla Costituzione nell'art, 21.
In proposito ha affermato testualmente la decisione “la possibilità di
installare su immobili antenne di ricezione dei servizi di radiodiffusione
prevista dall’art. 397 D.P.R., 29 marzo 93 n, 156, spetta anche a chi voglia
installare antenne ricetrasmittenti da radioamatore e si configura, in questo
caso, come facoltà compresa nei diritto di manifestazione del pensiero (art. 21
della Costituzione)”. Questo vale in modo
particolare per gli utilizzatori della cosiddetta “Banda del Cittadino” o
C.B. perchè, proprio per il particolare uso della radio che fanno i C.B. (che
per legge sono liberi di usare la radio come mezzo di espressione e
comunicazione diversamente dai radioamatori che per legge possono usare la radio
solo per puri fini tecnici) rientrano perfettamente nel concetto di libera
espressione del proprio pensiero riconosciuto dall’articolo 21 della
Costituzione.
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