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Il diritto di installazione di antenne

La Corte di Cassazione Sezione II° civile con la sentenza 31.12.1983 n.7418 ha ribadito la possibilità per l'inquilino di uno stabile di installare antenne ricetrasmittenti da radioamatore sul tetto. 

I radioamatori interessati a leggere per esteso la sentenza possono trovarla sulla Giurisprudenza Italiana (una delle riviste tecniche per gli operatori del diritto) del 1934, parte I sezione primo. colonna 1267. 

Per sostenere il principio la Suprema Corte ha applicato gli articoli I e 2 della legge 6 Maggio 1940 n. 554 riconfermati dal nuovo Codice postale con il D.P.R. 29.03.1973 n. 156 agli articoli 231. 232 e 397. 

Queste norme stabiliscono che il proprietario di un edificio o di un appartamento non possa opporsi alla richiesta di installazione sulle sue proprietà, di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radio e televisione, la legge impone quindi al proprietario l'obbligo di consentire Il passaggio di condutture. fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile che occorra per soddisfare le richieste di utenza radio - televisiva degli inquilini.  Naturalmente si deve operare in modo da non creare limiti all'uso della proprietà o in modo da non causare danni alla proprietà stessa o a terze persone.  La Suprema Corte ha deciso. pertanto, che se vengono rispettate queste condizione e ogni altra regola contenuta negli articoli primo citati. il 'diritto d'antenna' è riconosciuto non solo a favore dei radio e teleutenti ma anche a favore dei radioamatori che installino impianti per trasmettere. Del resto il diritto alla “diffusione” così ribadito. E' un aspetto di quella più ampia e generica libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione. che è enunciata dalla Costituzione nell'art, 21.  In proposito ha affermato testualmente la decisione “la possibilità di installare su immobili antenne di ricezione dei servizi di radiodiffusione prevista dall’art. 397 D.P.R., 29 marzo 93 n, 156, spetta anche a chi voglia installare antenne ricetrasmittenti da radioamatore e si configura, in questo caso, come facoltà compresa nei diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione)”.

Questo vale in modo particolare per gli utilizzatori della cosiddetta “Banda del Cittadino” o C.B. perchè, proprio per il particolare uso della radio che fanno i C.B. (che per legge sono liberi di usare la radio come mezzo di espressione e comunicazione diversamente dai radioamatori che per legge possono usare la radio solo per puri fini tecnici) rientrano perfettamente nel concetto di libera espressione del proprio pensiero riconosciuto dall’articolo 21 della Costituzione.